Comunicazioni dall'Amministrazione
IMPORTANTE! COMUNICAZIONE NUOVO IBAN PER VERSAMENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO
Comunicazione del 11 agosto 2026
Con la presente, si comunica che, a decorrere dal 01/08/2026, il servizio di Tesoreria Comunale sarà interamente gestito dall’ Istituto BdM Banca Spa e, pertanto, ai fini dell’imposta di soggiorno, da tale data, le nuove coordinate IBAN da utilizzare per effettuare versamenti sono le seguenti:
conto corrente di Tesoreria del Comune di Silvi
NUOVO IBAN A DECORRERE DAL 01/08/2026
IT 30 D054 2404 2970 0000 0000703
Ciò premesso, dunque, si invita a prestare particolare attenzione al buon esito dei bonifici per l’imposta di soggiorno da effettuarsi a decorrere dal 01/08/2026, poiché l’utilizzo prolungato del vecchio IBAN potrebbe comportare problemi in fase di versamento.
MODELLO 21 PER L'ANNO 2025
Comunicazione del 13 gennaio 2026
Gentile Gestore,
la presente, al fine di ricordarLe che entro la data ultima del 30 GENNAIO 2026 dovrà esser presentato al Comune di Silvi il Modello 21-conto giudiziale della gestione di cassa relativamente alle entrate maneggiate a titolo di imposta di soggiorno nell’anno 2025.
Il predetto Modello 21 potrà esser generato direttamente dal software Proxima.
IMPORTANTE! Le c.d. spunte verdi relative alle dichiarazioni mensili 2025 verranno inserite e visualizzate a mano a mano che l’Ufficio procede al controllo dei pagamenti; per cui, per l’elaborazione del Modello 21 può seguire tale iter: effettuare l’accesso con le Sue credenziali, poi dal menù lato sinistro cliccare su “Modello 21”, selezionare dal menù a tendina l’anno 2025 e successivamente cliccare su “Genera modello 21 (senza verifica)” come da allegata immagine; il file così generato terrà comunque conto di tutte le dichiarazioni presentate nell’anno 2025. Naturalmente, occorrerà prima verificare di aver correttamente eseguito con bonifico i versamenti 2025 dichiarati.
IBAN PER EFFETTUARE I BONIFICI:
Si ricorda che dal 12.10.2024 le coordinate IBAN su cui effettuare bonifici per l’imposta di soggiorno sono cambiate, come di seguito riportate:
CONTO CORRENTE DI TESORERIA DEL COMUNE DI SILVI –
IBAN: IT 16 G 030 6977 3411 0000 0046 080
Il Modello 21 va inoltrato all’Ente debitamente sottoscritto con firma autografa o digitale e va presentato anche se l’imposta di soggiorno per l’anno 2025 è stata pari a zero.
Le modalità di presentazione sono:
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it, se sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante della struttura;
- consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi o a mezzo posta raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Silvi, Via Garibaldi n. 16 – 64028 Silvi (TE), se sottoscritto con firma autografa del rappresentante legale della struttura;
- tramite upload sul portale Proxima, se sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante della struttura.
Per ogni chiarimento o contatto con l’Ufficio, i recapiti sono:
tel. 0859357231
email: tributi@comune.silvi.te.it
Convenzione con Airbnb / CHIARIMENTI PER I GESTORI CHE APPLICANO LE C.D. LOCAZIONI BREVI
Comunicazione del 16 maggio 2024
Circolare del Responsabile Finanziario del 16.05.2024
Oggetto: Accordo tra Airbnb e Anci Comunicare per la riscossione dell’imposta di soggiorno / CHIARIMENTI
Com’è già noto, dal 01.10.2023 è stata attivato il servizio di raccolta digitale, tramite il portale Airbnb, dell’imposta di soggiorno per le locazioni brevi nel Nostro territorio comunale.
A tal riguardo, occorre precisare che la modifica al D.L. 50/2017 ad opera della Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023), si riferisce solo alla c.d. “cedolare secca” e non all’imposta di soggiorno, dato questo confermato dall’espressa previsione della ritenuta al 21%, tipica della cedolare secca, citata dalla stessa normativa.
Per meglio comprendere le ragioni di quanto appena detto, si riportano le parti d’interesse del testo dell’art. 4 D.L. 50/2017 aggiornato, in vigore dal 01.01.2024:
comma 5
I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
comma 5 ter
Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La normativa del 2017, quindi, non subisce alcuna modifica relativamente all’imposta di soggiorno citata dal comma 5 ter.
Evidenti le motivazioni di questa scelta legislativa:
- Soltanto il gestore dell’appartamento per vacanze è in condizione di sapere concretamente quanti pernottamenti risultano fatti da parte del turista (ad esempio, il turista, concordandosi con il gestore, decide di trattenersi dei giorni in più oltre quelli prenotati su Airbnb);
- Soltanto i Concessionari iscritti all’albo ministeriale, titolari di apposito affidamento della riscossione tramite gara pubblica, possono inserirsi nella riscossione per conto dell’Ente Comunale; non certo soggetti terzi privati.
Tant’è vero quanto appena detto che, nella email informativa diramata da Airbnb nel febbraio scorso, viene specificato che l’host potrebbe essere responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti locali applicabili all’annuncio, consigliando di contattare le competenti autorità locali per ulteriori informazioni: con tale inciso, la piattaforma digitale spiega chiaramente come il gestore non sia del tutto svincolato dai propri adempimenti comunali, ma soltanto parzialmente, a maggior ragione se si considera il fatto che il versamento che effettua Airbnb è legato esclusivamente agli appartamenti inseriti sul portale medesimo, escludendo ogni adempimento per le prenotazioni al di fuori della piattaforma Airbnb.
Chiarito quanto sopra, si ricorda, dunque, ai soggetti interessati di:
- Caricare sul portale comunale Proxima le dichiarazioni mensili, in conformità alla regolamentazione comunale;
- Quanto al riversamento dell’imposta al Comune, qualora esso avvenga da parte di Airbnb, specificare ciò nella sezione “note al Comune” della dichiarazione mensile Proxima (ad esempio, si può inserire la dicitura “versamento dell’imposta di soggiorno di € … effettuato al Comune da Airbnb”). Tale dichiarazione, resa in questo modo, avrà l’unico scopo di rendere possibile all’Ente riscontrare quanto riversato da Airbnb con quanto effettivamente dovuto da parte del gestore;
- Continuare ad adempire alla resa del conto di gestione Modello 21, nelle more di chiarimenti definitivi relativi alla qualifica di gestori;
- Per le categorie di esenzione: ai sensi della Convenzione AirbnbAnci Comunicare cui si è aderito, tutti i turisti che hanno già assolto al versamento dell’imposta di soggiorno ad Airbnb ma rientrano nelle categorie di esenzione come da regolamento comunale (ad esempio, i bambini/ragazzi di età fino ai 14 anni), possono compilare l’apposito modulo all’uopo predisposto al fine di ottenere il rimborso dell’imposta versata e non dovuta.
Mancato invio del Modello 21 - conto di gestione - per l'anno 2023 / SOLLECITO
Comunicazione del 13 maggio 2024
Si ricorda che, al 30 gennaio 2024, è scaduto il termine ultimo per l’inoltro al Comune del Modello 21-Conto di Gestione- inerente all’imposta di soggiorno per l’anno 2023.
Come da vigente regolamentazione comunale in materia (art. 9 Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 96 del 28.12.2023):
- tutti i gestori sono tenuti, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, ad inoltrare all’Ente il Modello 21 ovvero Conto di Gestione relativo all’imposta di soggiorno gestita/riscossa nell’anno precedente;
- il Modello 21 ovvero Conto di Gestione va presentato anche se l’imposta di soggiorno per l’anno precedente è stata pari a zero (nessun ospite avuto, chiusura temporanea dell’attività,…);
- il Modello 21 va presentato singolarmente per ogni diversa struttura/appartamento gestita/o;
- il Modello 21 va presentato anche se la struttura e/o l’appartamento è stata/o cessata/o in corso d’anno.
Qualora non abbia ancora provveduto al predetto invio, si invita ad adempiere nelle immediatezze, ricordando sin d’ora le sanzioni di natura amministrativa applicabili alle violazioni al sopra richiamato Regolamento.
L'invio all'Ente del Modello 21 anno 2023 può avvenire secondo le modalità descritte dall'art. 9 co. 1 lett. e) ovvero: mediante pec all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it; per consegna diretta a mani presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, a mezzo racc. a/r all'indirizzo Via Garibaldi n. 16 - 64028 Silvi (TE).
Invio del Modello 21 per l'anno 2023 - termine ultimo scaduto il 30.01.2024
Comunicazione del 18 aprile 2024
Gent.mo Gestore
La presente comunicazione è finalizzata a ricordarLe che, al 30 gennaio 2024, è scaduto il termine ultimo per l’inoltro al Comune del Modello 21-Conto di Gestione- inerente all’imposta di soggiorno per l’anno 2023.
Come da vigente regolamentazione comunale in materia (art. 9 Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 96 del 28.12.2023), si ricorda, infatti, che:
- tutti i gestori sono tenuti, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, ad inoltrare all’Ente il Modello 21 ovvero Conto di Gestione relativo all’imposta di soggiorno gestita/riscossa nell’anno precedente;
- il Modello 21 ovvero Conto di Gestione va presentato anche se l’imposta di soggiorno per l’anno precedente è stata pari a zero (nessun ospite avuto, chiusura temporanea dell’attività,…).
Pertanto, qualora non abbia ancora provveduto al predetto invio, si invita ad adempiere in tal senso, ricordando sin d’ora le sanzioni di natura amministrativa applicabili alle violazioni al sopra richiamato Regolamento.